Whistleblowing

Informativa

CHE COS’E’ IL WHISTLEBLOWING

Il Whistleblowing è un istituto introdotto dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012 che detta le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” limitatamente al settore pubblico . La legge  n. 179 del 30 novembre 2017 estende l’istituto anche ai soggetti privati. Il recente D.lgs 24 del 10 marzo 2023 recepisce la direttiva Europea 2019/1937 che “disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato” allargando di fatto l’ambito di segnalazione dei possibili illeciti.

Costituiscono segnalazioni whistleblowing quelle compiute da un lavoratore o da uno stakeholder esterno he, nello svolgimento della propria attività professionale o delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti, circostanze che ragionevolmente, possono portare a ritenere che si sia verificata una violazione di disposizioni normative nazionali o dell’unione Europea. Il contenuto della segnalazione deve sempre rispondere alla salvaguardia dell’interesse pubblico o all’integrità dell’ente, e proprio per tale motivo, l’ordinamento conferisce al segnalante una serie di tutele dettagliate dell’informativa sopra consultabile.

COSA PUO’ ESSERE SEGNALATO

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente privato , di cui si sia venuti  a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Non rientrano  nelle segnalazioni:

  • meri sospetti o voci;
  • rimostranze personali del segnalante;
  • rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro, collaborazione, stage, professionale;
  • rivendicazioni attinenti ai rapporti i con superiori gerarchici o colleghi, o con stakeholder esterni;
  • le notizie palesemente prive di fondamento;
  • le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico.

 

QUANDO SEGNALARE

Per procedere alla segnalazione è sufficiente essere venuti a conoscenza, all’interno del contesto lavorativo con l’Ente,  di situazioni, fatti, circostanze, violazioni, anche se non ancora commesse, che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (ad esempio occultamento o distruzione di prove).

COSA INDICARE NELLA SEGNALAZIONE

E’ necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire le delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare è necessario che risultino chiare:

  • le circostanze, il tempo ed il luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
  • la descrizione del fatto;
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

E’ utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove dettagliatamente circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e non potranno beneficiare delle tutele previste dal decreto Legislativo 24/2023.

FIGURE PREPOSTE ALLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Tenuto conto della struttura della Società e della presenza di competenze, interne ed esterne, che possano soddisfare i criteri richiesti dal d.lgs. 24/2023, il Amag Spa ha affidato la gestione delle segnalazioni ad un organismo collegiale (in seguito Comitato).

CANALI DI SEGNALAZIONE

  1. CANALE INTERNO

Per procedere con una segnalazione, il segnalante può utilizzare le seguenti modalità:

  • In forma scritta:
  1. Piattaforma on line: al link : https://amagspa.whistleblowing.it/#/  

 

Conformemente alla disposizione di cui all’ art. 7, co. 1, del d.lgs. n. 24/2023, la piattaforma utilizza strumenti di crittografia ed accesso con autenticazione informatica a più fattori. Ciò garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nel processo di segnalazione, ovvero, sia dei dati trasmessi e ricevuti che di quelli conservati dalla piattaforma. Il segnalante può liberamente accedere alla apposita area della piattaforma di Amag spa  per l’inserimento della segnalazione senza preventiva necessità di autenticazione. In questa area visualizza il modulo di segnalazione da compilare e inviare. Il modulo prevede una apposita sezione “Identità” che il segnalante deve compilare per sottoscrivere la segnalazione.  L’interessato è tenuto, altresì, a compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato le rimanenti sezioni del modulo fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. La piattaforma informatica funge, di fatto da registro particolare e, pertanto, deve garantire l’integrità e l’immodificabilità della segnalazione. Nell’eventualità di trasmissione a terzi, la segnalazione dovrà essere epurata da elementi ritenuti non significativi o utili. All’invio della segnalazione, la piattaforma rilascerà un codice identificativo univoco di 16 caratteri numerici (key code), generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica e fornito al segnalante all’esito dell’inoltro della segnalazione. Tale codice consente al segnalante di monitorare lo svolgimento del procedimento amministrativo eventualmente avviato a seguito della segnalazione, integrare la stessa e dialogare (in modo anonimo e sicuro) con Amag spa.. Si precisa che, in caso di smarrimento del key code, il segnalante non può più effettuare l’accesso alla segnalazione e il key code non può essere replicato né riprodotto. È quindi onere del segnalante averne adeguata cura. In caso di smarrimento del key code, ai soli fini di una interlocuzione con il Comitato, il segnalante dovrà far presente, tale situazione, comunicando ogni eventuale informazione aggiuntiva utile riguardante la segnalazione di cui ha smarrito il key code.

  1. Per posta: la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Su entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata al Comitato Whistleblowing Amag spa” da spedire all’indirizzo: Amag spa Via Damiano Chiesa n. 18 – 15121 Alessandria;

 

  • In forma orale:

Attraverso linea telefonica dedicata al numero 0131283634 interno 1, per  la segnalazione orale  o su richiesta da parte della persona segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

 

Gestione della segnalazione

Il procedimento di gestione delle segnalazioni è avviato a seguito della ricezione della segnalazione.

Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione il Comitato:

  1. Ove non già effettuato in automatico dalla piattaforma informatica, provvede alla protocollazione su registro riservato alle segnalazioni whistleblowing attribuendo un codice univoco progressivo, registrando la data e l’ora di ricezione rilasciando al segnalante avviso di ricevimento.
  2. il Comitato che riceve la segnalazione deve valutare se essa effettivamente rientra nell’ambito applicativo della normativa in questione e se contiene elementi tali da poter essere effettivamente istruita.

Con lo scopo di consentire al Comitato di svolgere effettivamente il proprio ruolo con riferimento a segnalazioni coerenti con la ratio del d.lgs. 24/2023, è prevista la possibilità di archiviazione immediata della segnalazione, nei seguenti casi:

  1. riguarda palesemente questioni escluse dall’ambito di applicazione della presente procedura;
  2. è manifestamente infondata per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti;
  3. accertato contenuto generico di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o non pertinente;

Se la segnalazione non è immediatamente archiviata, viene avviata la fase istruttoria ed entro 3 mesi dal rilascio del  codice univoco della piattaforma,- o del codice del registro – , o comunque all’esito dell’istruttoria,  il Comitato fornisce un riscontro alla persona segnalante.

Qualora, a seguito dell’istruttoria, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l’archiviazione con adeguata motivazione. Laddove invece si ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, il Comitato si rivolgerà immediatamente agli organi preposti interni e/o esterni, ognuno secondo le proprie competenze.

Non spetta al Comitato accertare responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da Amag spa, a pena  di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all’interno Amag spa stessa ovvero di Autorità esterne.

  1. CANALE ESTERNO

Fermo restando la preferenza per il canale interno, il decreto prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno, qualora ne ricorrano i presupposti.  E’ possibile, per la persona segnalante, ricorrere al canale esterno (ANAC, ovvero autorità giudiziaria o contabile) esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

  1. la Società non abbia attivato il canale di segnalazione interna, oppure anche se attivato, questo non risulti conforme al D.Lgs. 24 del 10/03/2023.
  2. La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  3. La persona segnalante ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare rischio di ritorsione;
  4. La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

TUTELE

  • L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
  • La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
  • La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.